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L'ASSOCIAZIONE

L'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia (U.N.C.I.) è un'associazione di promozione sociale (ascritta al n.184 dell'apposito Registro Nazionale - ex L. 07/12/2000 n. 383), apartitica e senza fine di lucro, nata a Verona il 20 giugno 1980 con lo scopo di riunire tutti coloro che sono insigniti di onorificenze cavalleresche della Repubblica Italiana (L. 3 marzo 1951 n. 178) . Fondata dall'instancabile e impareggiabile opera di Abramo Consolati, Giovanni Morandini e del Comm. Dott. Eliseo Zecchin, attualmente è presieduta dal Grande Ufficiale Marcello Annoni, mentre il suo precedessore, il Grande Ufficiale Ennio Radici, è stato all'atto della sua surrogazione nominato "Presidente onorario".

Annovera oggi migliaia di aderenti sparsi su tutto il territorio nazionale, organizzati in Sezioni e/o Delegazioni provinciali, oltre che da svariate rappresentanze dislocate in molti Paesi esteri, tra cui si annoverano Spagna e Isole Canarie, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Polonia, Belgio, Gran Bretagna, Brasile, Argentina, U.S.A., Giamaica ed Australia.

A partire dal maggio 1999 ha preso avvio la pubblicazione della rivista quadrimestrale «Il Cavaliere d’Italia», quale mezzo di comunicazione e di collegamento fra le varie sezioni U.N.C.I. d’Italia, in modo da consolidare l’appartenenza all'associazione da parte dei singoli aderenti e per rafforzarne la coesione all'interno del sodalizio.

LE FINALITA'

Le principali finalità dell'Associazione sono:

  • mantenere alto il sentimento per il riarmo morale;

  • tutelare in relazione alle leggi vigenti il diritto ed il rispetto delle Istituzioni cavalleresche;

  • rendere gli Insigniti stessi esempio di correttezza civica e morale;

  • stabilire fraterni rapporti fra tutti gli Insigniti d' Italia;

  • favorire la promozione e lo sviluppo di attività benefiche e filantropiche, umanitarie, culturali e turistiche; promuovere fra i Soci possibili ed adeguate forme di solidarietà ed assistenza secondo i principi della mutualità e della libertà, di spontanea e reciproca collaborazione, aiutare con borse di studio od altre iniziative i figli degli Insigniti bisognosi;

  • prendere parte alla vita sociale partecipando al processo di animazione e rinnovamento della nostra società in una concezione pluralistica e democratica.

LO STATUTO

ART. 1 - Costituzione, denominazione

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia (L383-2000) è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata "Unione Nazionale Cavalieri d'Italia" o, in forma abbreviata "U.N.C.I."

L'Unione e un'organizzazione estranea ad ogni attività politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività del sodalizio.

 

ART. 2 - Sede

L'Associazione, fondata a Verona il 20 giugno 1980, ha sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo n. 1.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all’interno dello stesso Comune, cosi come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.

L’Associazione, al costituirsi di una Sezione Provinciale, provvederà ad aprire una sede operativa nel relativo territorio.

 

ART. 3 - Durata

L' Associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria dei/delle Soci/e potrà deliberare il suo scioglimento in caso di:

  • mancato conseguimento degli scopi;

  • adesione ad altra Associazione avente obiettivi simili.

 

ART. 4 - Colori sociali

I colori dell'U.N.C.I. sono quelli del Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso. Il Tricolore e la bandiera ufficiale dell'U.N.C.I. e recherà nel nastro di colore azzurro la dicitura in oro "Unione Nazionale Cavalieri d’Italia” corredata con l'indicazione della rispettiva Sezione o delegazione.

 

ART. 5 - Organo d'informazione

L'Unione adotta come organo di informazione ufficiale della vita dell'Unione la rivista "Il Cavaliere d'Italia".

La gestione della stessa sarà demandata ad un'apposita Redazione, il cui funzionamento e la cui composizione saranno regolati da un proprio regolamento. Per l'attività legata alla rivista sarà tenuta una contabilità separata. L'effettiva pubblicazione della rivista e vincolata alla disponibilità di fondi e alle esigenze operative dell'Unione.

 

ART. 6 - Finalità

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta. In particolare, l'Associazione si propone di:

  1. riunire in una organizzazione il cui fine sia quello di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire a rendere gli insigniti esempio di probità e correttezza civile e morale tutti coloro the sono insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica Italiana, dagli Stati con cui la Repubblica intrattiene rapporti diplomatici, o dalle entità istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all'uso nel territorio nazionale;

  2. partecipare alla vita della comunità civile collaborando al processo di rinnovamento della società in una concezione pluralistica e democratica;

  3. promuovere fra i soci forme di solidarietà ed assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualità e della libera, spontanea, reciproca collaborazione;

  4. favorire la promozione di attività benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti alla bontà, all'impegno umanitario ed al sostegno di fedeltà alla missione sociale dell'U.N.C.I., a cittadini italiani o anche di Paese estero;

  5. svolgere attività direttamente connesse agli scopi sociali nei limiti consentiti dalla L. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ART. 7 - Qualità di Socio

Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali, la sostengono nel perseguimento delle sue finalità e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interna.L'adesione alla vita associativa ha durata annuale; e fatto divieto di partecipazione temporanea per durate diverse da quella statutaria.

I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base dei programmi sociali.

 

ART. 8 - Socio Ordinario e Socio Aggregato (Simpatizzante)

Sono Soci Ordinari tutti i cittadini italiani o di altra nazionalità che siano insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche della Repubblica Italiana. Sono Soci Aggregati (Simpatizzanti) gli insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche di cui sia stato autorizzato l'uso sul territorio nazionale, e del Sovrano Ordine di Malta. Possono essere soci Aggregati anche le persone maggiorenni non insignite di alcun Ordine Cavalleresco, purché presentate da almeno un socio ordinario.

 

ART. 9 - Socio Onorario

Il Presidente Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, ha la facoltà di nominare soci onorari o assegnare cariche onorifiche a persone di nazionalità italiana o di altro paese, anche se non insignite di onorificenze, purché particolarmente meritevoli.

 

ART. 10 - Diritti e doveri dei Soci

La disciplina del rapporto associativo e uniforme. Tutti i Soci hanno pari diritti all'interno dell'Associazione, e vi esercitano la sovranità attraverso le Assemblee di Sezione e i diversi Organi di rappresentanza. Hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, anche attraverso il periodico dell'Associazione "II Cavaliere d'Italia", e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata secondo le modalità previste dal regolamento interno.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

L'associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

 

ART. 11- Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare, alla Sezione della Provincia in cui risiede o a cui la propria Provincia e affiliata o alla Segreteria Generale nel caso in cui la Provincia non abbia Soci/ie iscritti/e, domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto; il/la richiedente che risieda all'Estero deve presentare analoga domanda ad una Sezione Provinciale da egli selezionata. Il/la richiedente si impegna a versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo di Sezione che valuta, visti i principi di cui nel presente Statuto, l'ammissibilità del richiedente. L'eventuale diniego va motivato. Il Segretario di Sezione provvederà a comunicare tempestivamente In nuova adesione al Segretario Generale che provvederà all'iscrizione. Nel caso in cui questi riscontri un'irregolarità o comunque la non ammissibilità del richiedente, egli ha la facoltà di sottoporre il caso al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherà in via definitiva.

Il richiedente cui fosse negata l'iscrizione ha la facoltà di appellarsi in prima istanza all'Assemblea di Sezione (che notificherà l'eventuale accettazione al Segretario di Sezione) ed, in caso di ulteriore diniego, in seconda istanza, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell'U.N.C.I., al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherà alla prima riunione utile in via definitiva.

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