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L'ASSOCIAZIONE

L'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia (U.N.C.I.) รจ un'associazione di promozione sociale (ascritta al n.184 dell'apposito Registro Nazionale - ex L. 07/12/2000 n. 383), apartitica e senza fine di lucro, nata a Verona il 20 giugno 1980 con lo scopo di riunire tutti coloro che sono insigniti di onorificenze cavalleresche della Repubblica Italiana (L. 3 marzo 1951 n. 178) . Fondata dall'instancabile e impareggiabile opera di Abramo Consolati, Giovanni Morandini e del Comm. Dott. Eliseo Zecchin, attualmente รจ presieduta dal Grande Ufficiale Marcello Annoni, mentre il suo precedessore, il Grande Ufficiale Ennio Radici, รจ stato all'atto della sua surrogazione nominato "Presidente onorario".

Annovera oggi migliaia di aderenti sparsi su tutto il territorio nazionale, organizzati in Sezioni e/o Delegazioni provinciali, oltre che da svariate rappresentanze dislocate in molti Paesi esteri, tra cui si annoverano Spagna e Isole Canarie, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Polonia, Belgio, Gran Bretagna, Brasile, Argentina, U.S.A., Giamaica ed Australia.

A partire dal maggio 1999 ha preso avvio la pubblicazione della rivista quadrimestrale ยซIl Cavaliere dโ€™Italiaยป, quale mezzo di comunicazione e di collegamento fra le varie sezioni U.N.C.I. dโ€™Italia, in modo da consolidare lโ€™appartenenza all'associazione da parte dei singoli aderenti e per rafforzarne la coesione all'interno del sodalizio.

LE FINALITA'

Le principali finalitร  dell'Associazione sono:

  • mantenere alto il sentimento per il riarmo morale;

  • tutelare in relazione alle leggi vigenti il diritto ed il rispetto delle Istituzioni cavalleresche;

  • rendere gli Insigniti stessi esempio di correttezza civica e morale;

  • stabilire fraterni rapporti fra tutti gli Insigniti d' Italia;

  • favorire la promozione e lo sviluppo di attivitร  benefiche e filantropiche, umanitarie, culturali e turistiche; promuovere fra i Soci possibili ed adeguate forme di solidarietร  ed assistenza secondo i principi della mutualitร  e della libertร , di spontanea e reciproca collaborazione, aiutare con borse di studio od altre iniziative i figli degli Insigniti bisognosi;

  • prendere parte alla vita sociale partecipando al processo di animazione e rinnovamento della nostra societร  in una concezione pluralistica e democratica.

LO STATUTO

ART. 1 - Costituzione, denominazione

A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia (L383-2000) รจ costituita un'Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata "Unione Nazionale Cavalieri d'Italia" o, in forma abbreviata "U.N.C.I."

L'Unione e un'organizzazione estranea ad ogni attivitร  politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attivitร  del sodalizio.

 

ART. 2 - Sede

L'Associazione, fondata a Verona il 20 giugno 1980, ha sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo n. 1.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrร  essere variata senza modifica statutaria purchรฉ allโ€™interno dello stesso Comune, cosi come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.

Lโ€™Associazione, al costituirsi di una Sezione Provinciale, provvederร  ad aprire una sede operativa nel relativo territorio.

 

ART. 3 - Durata

L' Associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria dei/delle Soci/e potrร  deliberare il suo scioglimento in caso di:

  • mancato conseguimento degli scopi;

  • adesione ad altra Associazione avente obiettivi simili.

 

ART. 4 - Colori sociali

I colori dell'U.N.C.I. sono quelli del Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso. Il Tricolore e la bandiera ufficiale dell'U.N.C.I. e recherร  nel nastro di colore azzurro la dicitura in oro "Unione Nazionale Cavalieri dโ€™Italiaโ€ corredata con l'indicazione della rispettiva Sezione o delegazione.

 

ART. 5 - Organo d'informazione

L'Unione adotta come organo di informazione ufficiale della vita dell'Unione la rivista "Il Cavaliere d'Italia".

La gestione della stessa sarร  demandata ad un'apposita Redazione, il cui funzionamento e la cui composizione saranno regolati da un proprio regolamento. Per l'attivitร  legata alla rivista sarร  tenuta una contabilitร  separata. L'effettiva pubblicazione della rivista e vincolata alla disponibilitร  di fondi e alle esigenze operative dell'Unione.

 

ART. 6 - Finalitร 

L'Associazione รจ apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attivitร  di promozione e utilitร  sociale a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertร  e dignitร  degli associati.

I proventi delle attivitร  non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta. In particolare, l'Associazione si propone di:

  1. riunire in una organizzazione il cui fine sia quello di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire a rendere gli insigniti esempio di probitร  e correttezza civile e morale tutti coloro the sono insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica Italiana, dagli Stati con cui la Repubblica intrattiene rapporti diplomatici, o dalle entitร  istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all'uso nel territorio nazionale;

  2. partecipare alla vita della comunitร  civile collaborando al processo di rinnovamento della societร  in una concezione pluralistica e democratica;

  3. promuovere fra i soci forme di solidarietร  ed assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualitร  e della libera, spontanea, reciproca collaborazione;

  4. favorire la promozione di attivitร  benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti alla bontร , all'impegno umanitario ed al sostegno di fedeltร  alla missione sociale dell'U.N.C.I., a cittadini italiani o anche di Paese estero;

  5. svolgere attivitร  direttamente connesse agli scopi sociali nei limiti consentiti dalla L. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ART. 7 - Qualitร  di Socio

Possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalitร  dell'Associazione, operano per la realizzazione degli scopi sociali, la sostengono nel perseguimento delle sue finalitร  e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interna.L'adesione alla vita associativa ha durata annuale; e fatto divieto di partecipazione temporanea per durate diverse da quella statutaria.

I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote annuali di adesione, che sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.Tali quote vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla base dei programmi sociali.

 

ART. 8 - Socio Ordinario e Socio Aggregato (Simpatizzante)

Sono Soci Ordinari tutti i cittadini italiani o di altra nazionalitร  che siano insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche della Repubblica Italiana. Sono Soci Aggregati (Simpatizzanti) gli insigniti di onorificenze o distinzioni onorifiche di cui sia stato autorizzato l'uso sul territorio nazionale, e del Sovrano Ordine di Malta. Possono essere soci Aggregati anche le persone maggiorenni non insignite di alcun Ordine Cavalleresco, purchรฉ presentate da almeno un socio ordinario.

 

ART. 9 - Socio Onorario

Il Presidente Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, ha la facoltร  di nominare soci onorari o assegnare cariche onorifiche a persone di nazionalitร  italiana o di altro paese, anche se non insignite di onorificenze, purchรฉ particolarmente meritevoli.

 

ART. 10 - Diritti e doveri dei Soci

La disciplina del rapporto associativo e uniforme. Tutti i Soci hanno pari diritti all'interno dell'Associazione, e vi esercitano la sovranitร  attraverso le Assemblee di Sezione e i diversi Organi di rappresentanza. Hanno diritto di voto in Assemblea e di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.Essi hanno diritto di essere informati sulle attivitร  dell'Associazione, anche attraverso il periodico dell'Associazione "II Cavaliere d'Italia", e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attivitร  prestata secondo le modalitร  previste dal regolamento interno.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e lโ€™eventuale Regolamento interno.Gli aderenti svolgeranno la propria attivitร  nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilitร  personali.

L'associazione potrร , in caso di particolare necessitร , assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

 

ART. 11- Adesioni

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrร  presentare, alla Sezione della Provincia in cui risiede o a cui la propria Provincia e affiliata o alla Segreteria Generale nel caso in cui la Provincia non abbia Soci/ie iscritti/e, domanda con esplicita dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto; il/la richiedente che risieda all'Estero deve presentare analoga domanda ad una Sezione Provinciale da egli selezionata. Il/la richiedente si impegna a versare la quota associativa annuale.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo di Sezione che valuta, visti i principi di cui nel presente Statuto, l'ammissibilitร  del richiedente. L'eventuale diniego va motivato. Il Segretario di Sezione provvederร  a comunicare tempestivamente In nuova adesione al Segretario Generale che provvederร  all'iscrizione. Nel caso in cui questi riscontri un'irregolaritร  o comunque la non ammissibilitร  del richiedente, egli ha la facoltร  di sottoporre il caso al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherร  in via definitiva.

Il richiedente cui fosse negata l'iscrizione ha la facoltร  di appellarsi in prima istanza all'Assemblea di Sezione (che notificherร  l'eventuale accettazione al Segretario di Sezione) ed, in caso di ulteriore diniego, in seconda istanza, mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Generale dell'U.N.C.I., al Consiglio Direttivo Nazionale che giudicherร  alla prima riunione utile in via definitiva.

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Massimo Verilli

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