
UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA
Sezione Provinciale di GORIZIA
C.F. 93004410234
Via Cocevia, 5 - 34170 GORIZIA
Associazione di Promozione Sociale (N. 184 del R.N. ex L. 07/12/2000 n. 383)

L'ASSOCIAZIONE
L'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia (U.N.C.I.) è un'associazione di promozione sociale (ascritta al n.184 dell'apposito Registro Nazionale - ex L. 07/12/2000 n. 383), apartitica e senza fine di lucro, nata a Verona il 20 giugno 1980 con lo scopo di riunire tutti coloro che sono insigniti di onorificenze cavalleresche della Repubblica Italiana (L. 3 marzo 1951 n. 178) . Fondata dall'instancabile e impareggiabile opera di Abramo Consolati, Giovanni Morandini e del Comm. Dott. Eliseo Zecchin, attualmente è presieduta dal Grande Ufficiale Marcello Annoni, mentre il suo precedessore, il Grande Ufficiale Ennio Radici, è stato all'atto della sua surrogazione nominato "Presidente onorario".
Annovera oggi migliaia di aderenti sparsi su tutto il territorio nazionale, organizzati in Sezioni e/o Delegazioni provinciali, oltre che da svariate rappresentanze dislocate in molti Paesi esteri, tra cui si annoverano Spagna e Isole Canarie, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Polonia, Belgio, Gran Bretagna, Brasile, Argentina, U.S.A., Giamaica ed Australia.
A partire dal maggio 1999 ha preso avvio la pubblicazione della rivista quadrimestrale «Il Cavaliere d’Italia», quale mezzo di comunicazione e di collegamento fra le varie sezioni U.N.C.I. d’Italia, in modo da consolidare l’appartenenza all'associazione da parte dei singoli aderenti e per rafforzarne la coesione all'interno del sodalizio.
Le principali finalità dell'Associazione sono:
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mantenere alto il sentimento per il riarmo morale;
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tutelare in relazione alle leggi vigenti il diritto ed il rispetto delle Istituzioni cavalleresche;
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rendere gli Insigniti stessi esempio di correttezza civica e morale;
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stabilire fraterni rapporti fra tutti gli Insigniti d' Italia;
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favorire la promozione e lo sviluppo di attività benefiche e filantropiche, umanitarie, culturali e turistiche; promuovere fra i Soci possibili ed adeguate forme di solidarietà ed assistenza secondo i principi della mutualità e della libertà, di spontanea e reciproca collaborazione, aiutare con borse di studio od altre iniziative i figli degli Insigniti bisognosi;
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prendere parte alla vita sociale partecipando al processo di animazione e rinnovamento della nostra società in una concezione pluralistica e democratica.
LO STATUTO
ART. 1 - Costituzione, denominazione
A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia (L383-2000) è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata "Unione Nazionale Cavalieri d'Italia" o, in forma abbreviata "U.N.C.I."
L'Unione e un'organizzazione estranea ad ogni attività politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività del sodalizio.
ART. 2 - Sede
L'Associazione, fondata a Verona il 20 giugno 1980, ha sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo n. 1.
Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all’interno dello stesso Comune, cosi come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.
L’Associazione, al costituirsi di una Sezione Provinciale, provvederà ad aprire una sede operativa nel relativo territorio.
ART. 3 - Durata
L' Associazione ha durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria dei/delle Soci/e potrà deliberare il suo scioglimento in caso di:
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mancato conseguimento degli scopi;
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adesione ad altra Associazione avente obiettivi simili.
ART. 4 - Colori sociali
I colori dell'U.N.C.I. sono quelli del Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso. Il Tricolore e la bandiera ufficiale dell'U.N.C.I. e recherà nel nastro di colore azzurro la dicitura in oro "Unione Nazionale Cavalieri d’Italia” corredata con l'indicazione della rispettiva Sezione o delegazione.
ART. 5 - Organo d'informazione
L'Unione adotta come organo di informazione ufficiale della vita dell'Unione la rivista "Il Cavaliere d'Italia".
La gestione della stessa sarà demandata ad un'apposita Redazione, il cui funzionamento e la cui composizione saranno regolati da un proprio regolamento. Per l'attività legata alla rivista sarà tenuta una contabilità separata. L'effettiva pubblicazione della rivista e vincolata alla disponibilità di fondi e alle esigenze operative dell'Unione.
ART. 6 - Finalità
L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta. In particolare, l'Associazione si propone di:
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riunire in una organizzazione il cui fine sia quello di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire a rendere gli insigniti esempio di probità e correttezza civile e morale tutti coloro the sono insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica Italiana, dagli Stati con cui la Repubblica intrattiene rapporti diplomatici, o dalle entità istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all'uso nel territorio nazionale;
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partecipare alla vita della comunità civile collaborando al processo di rinnovamento della società in una concezione pluralistica e democratica;
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promuovere fra i soci forme di solidarietà ed assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualità e della libera, spontanea, reciproca collaborazione;
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favorire la promozione di attività benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti alla bontà, all'impegno umanitario ed al sostegno di fedeltà alla missione sociale dell'U.N.C.I., a cittadini italiani o anche di Paese estero;
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svolgere attività direttamente connesse agli scopi sociali nei limiti consentiti dalla L. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.