
UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA
Sezione Provinciale di GORIZIA
C.F. 93004410234
Via Prasingel, 63 - 33100 UDINE
Associazione di Promozione Sociale (N. 184 del R.N. ex L. 07/12/2000 n. 383)
L'ASSOCIAZIONE
L'Unione Nazionale dei Cavalieri d'Italia (U.N.C.I.) รจ un'associazione di promozione sociale (ascritta al n.184 dell'apposito Registro Nazionale - ex L. 07/12/2000 n. 383), apartitica e senza fine di lucro, nata a Verona il 20 giugno 1980 con lo scopo di riunire tutti coloro che sono insigniti di onorificenze cavalleresche della Repubblica Italiana (L. 3 marzo 1951 n. 178) . Fondata dall'instancabile e impareggiabile opera di Abramo Consolati, Giovanni Morandini e del Comm. Dott. Eliseo Zecchin, attualmente รจ presieduta dal Grande Ufficiale Marcello Annoni, mentre il suo precedessore, il Grande Ufficiale Ennio Radici, รจ stato all'atto della sua surrogazione nominato "Presidente onorario".
Annovera oggi migliaia di aderenti sparsi su tutto il territorio nazionale, organizzati in Sezioni e/o Delegazioni provinciali, oltre che da svariate rappresentanze dislocate in molti Paesi esteri, tra cui si annoverano Spagna e Isole Canarie, Principato di Monaco, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Polonia, Belgio, Gran Bretagna, Brasile, Argentina, U.S.A., Giamaica ed Australia.
A partire dal maggio 1999 ha preso avvio la pubblicazione della rivista quadrimestrale ยซIl Cavaliere dโItaliaยป, quale mezzo di comunicazione e di collegamento fra le varie sezioni U.N.C.I. dโItalia, in modo da consolidare lโappartenenza all'associazione da parte dei singoli aderenti e per rafforzarne la coesione all'interno del sodalizio.
Le principali finalitร dell'Associazione sono:
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mantenere alto il sentimento per il riarmo morale;
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tutelare in relazione alle leggi vigenti il diritto ed il rispetto delle Istituzioni cavalleresche;
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rendere gli Insigniti stessi esempio di correttezza civica e morale;
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stabilire fraterni rapporti fra tutti gli Insigniti d' Italia;
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favorire la promozione e lo sviluppo di attivitร benefiche e filantropiche, umanitarie, culturali e turistiche; promuovere fra i Soci possibili ed adeguate forme di solidarietร ed assistenza secondo i principi della mutualitร e della libertร , di spontanea e reciproca collaborazione, aiutare con borse di studio od altre iniziative i figli degli Insigniti bisognosi;
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prendere parte alla vita sociale partecipando al processo di animazione e rinnovamento della nostra societร in una concezione pluralistica e democratica.
LO STATUTO
ART. 1 - Costituzione, denominazione
A norma degli art. 36 e segg. del Codice Civile e della normativa in materia (L383-2000) รจ costituita un'Associazione di Promozione Sociale, non a scopo di lucro, denominata "Unione Nazionale Cavalieri d'Italia" o, in forma abbreviata "U.N.C.I."
L'Unione e un'organizzazione estranea ad ogni attivitร politica, ed esclude qualunque tipo di discriminazione. I contenuti e la struttura sono democratici, basati su principi solidaristici e consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attivitร del sodalizio.
ART. 2 - Sede
L'Associazione, fondata a Verona il 20 giugno 1980, ha sede legale in Verona, via Carlo Cattaneo n. 1.
Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrร essere variata senza modifica statutaria purchรฉ allโinterno dello stesso Comune, cosi come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune.
LโAssociazione, al costituirsi di una Sezione Provinciale, provvederร ad aprire una sede operativa nel relativo territorio.
ART. 3 - Durata
L' Associazione ha durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo Nazionale in seduta straordinaria dei/delle Soci/e potrร deliberare il suo scioglimento in caso di:
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mancato conseguimento degli scopi;
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adesione ad altra Associazione avente obiettivi simili.
ART. 4 - Colori sociali
I colori dell'U.N.C.I. sono quelli del Tricolore Italiano: verde, bianco e rosso. Il Tricolore e la bandiera ufficiale dell'U.N.C.I. e recherร nel nastro di colore azzurro la dicitura in oro "Unione Nazionale Cavalieri dโItaliaโ corredata con l'indicazione della rispettiva Sezione o delegazione.
ART. 5 - Organo d'informazione
L'Unione adotta come organo di informazione ufficiale della vita dell'Unione la rivista "Il Cavaliere d'Italia".
La gestione della stessa sarร demandata ad un'apposita Redazione, il cui funzionamento e la cui composizione saranno regolati da un proprio regolamento. Per l'attivitร legata alla rivista sarร tenuta una contabilitร separata. L'effettiva pubblicazione della rivista e vincolata alla disponibilitร di fondi e alle esigenze operative dell'Unione.
ART. 6 - Finalitร
L'Associazione รจ apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attivitร di promozione e utilitร sociale a favore di associati o di terzi, e nel pieno rispetto della libertร e dignitร degli associati.
I proventi delle attivitร non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta. In particolare, l'Associazione si propone di:
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riunire in una organizzazione il cui fine sia quello di mantenere alto il sentimento per il riarmo civico, di tutelare il diritto e il rispetto delle istituzioni cavalleresche, e di contribuire a rendere gli insigniti esempio di probitร e correttezza civile e morale tutti coloro the sono insigniti di onorificenze cavalleresche conferite dalla Repubblica Italiana, dagli Stati con cui la Repubblica intrattiene rapporti diplomatici, o dalle entitร istituzionali le cui distinzioni cavalleresche siano autorizzate all'uso nel territorio nazionale;
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partecipare alla vita della comunitร civile collaborando al processo di rinnovamento della societร in una concezione pluralistica e democratica;
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promuovere fra i soci forme di solidarietร ed assistenza e di volontariato secondo i principi della mutualitร e della libera, spontanea, reciproca collaborazione;
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favorire la promozione di attivitร benefiche, filantropiche, umanitarie e culturali, anche patrocinando o istituendo premi e riconoscimenti alla bontร , all'impegno umanitario ed al sostegno di fedeltร alla missione sociale dell'U.N.C.I., a cittadini italiani o anche di Paese estero;
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svolgere attivitร direttamente connesse agli scopi sociali nei limiti consentiti dalla L. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.